CONAI - Novitą  2021 | Desktop Office
ACQUISTA ONLINE

CONAI - Novitą  2021

Contributo ambientale

Contributo ambientale

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.

A venti anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.

La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita. CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo. In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.

Si ricorda che la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta dal 1° gennaio 2019.

Entità del Contributo Ambientale per materiale in vigore:

Acciaio 3,00 €/t e 18,00 €/t a partire dal 1° gennaio 2021
Alluminio 15,00 €/t
Carta 55,00 €/t

 

75,00 €/t per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi

Legno 9,00 €/t
Plastica Fascia A: 150,00 €/t

 

Fascia B1: 208,00 €/t

Fascia B2: 436,00 e 560,00 €/t a partire dal 1° gennaio 2021

Fascia C: 546,00 €/t e 660,00 €/t a partire dal 1° gennaio 2021

Vetro 31,00 €/t e 37,00 €/t a partire dal 1° gennaio 2021

Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.

Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

  • dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
  • del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.

Dal 1Ėš gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la “prima cessione” comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall’ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo ambientale CONAI.

Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”, CONAI ha introdotto una procedura agevolata sempre con decorrenza dal 1Ėš gennaio 2019. Consulta la circolare CONAI del 29.11.2018: Circolare_Conai_29_11_2018_sostitutiva_circ 25_6_2018_imb_vuoti

Inoltre le norme consortili prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

Aspetti fiscali

Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota (vigente al momento di effettuazione dell’operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA.

Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2021 - Primo volume (Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi) e la Guida al Contributo Ambientale 2021- Secondo volume (Modulistica), con le novità contenute in questa edizione e il calendario degli adempimenti.

Fonte: CONAI.ORG